Ricorso   della  provincia  autonoma  di  Trento,  in  persona  del
 presidente  della   Giunta   provinciale   dott.   Carlo   Andreotti,
 autorizzato  con  deliberazione della giunta provinciale n. 808 del 1
 febbraio 1995, rappresentato e  difeso  dagli  avv.ti  prof.  Valerio
 Onida  e  Gualtiero  Rueca,  largo  della  Gancia, 1, come da mandato
 speciale a rogito del notaio dott. Pierluigi Mott di Trento in data 1
 febbraio 1994, n. 60525 di rep., contro il Presidente  del  Consiglio
 dei  Ministri  pro-tempore  per  la  dichiarazione  di illegittimita'
 costituzionale dell'art.  1  del  d.-l.  7  novembre  1994,  n.  621,
 convertito  dalla  legge  17  dicembre 1994, n. 737, pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1995, e recante "Attuazione  di
 regolamenti  comunitari relativi alla riforma della politica agricola
 comune".
    Il  regolamento  CEE n. 2078/1992 del Consiglio, in data 30 giugno
 1992, relativo a metodi di produzione  agricola  compatibili  con  le
 esigenze  della  protezione  dell'ambiente e con la cura dello spazio
 naturale, prevede la concessione di aiuti  sulla  base  di  programmi
 zonali pluriennali.
    A sua volta il regolamento CEE n. 2079/1992 del Consiglio, in data
 30  giugno  1992,  prevede  l'istituzione di un regime comunitario di
 aiuti al  prepensionamento  in  agricoltura,  applicato  negli  Stati
 membri   "tramite   programmi   pluriennali  a  livello  nazionale  o
 regionale" (art. 4, par. 1). Infine il regolamento CEE  n.  2080/1992
 del  Consiglio  istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure
 forestali nel settore agricolo.
    La provincia autonoma di  Trento,  che  dispone  della  competenza
 legislativa esclusiva e della competenza amministrativa in materia di
 agricoltura  e foreste (art. 8, n. 21, e art. 16 stat. spec.), e che,
 ai sensi dell'art. 6 delle norme di attuazione dello statuto  di  cui
 al  d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, e' competente a dare attuazione,
 nelle materie ad  essa  attribuite,  ai  regolamenti  comunitari,  ha
 provveduto  con la deliberazione della giunta provinciale n. 5425 del
 6 maggio 1994 a fissare le modalita' di applicazione del  regolamento
 CEE   n.   2078/1992,   adottando  poi,  con  delibera  della  giunta
 provinciale n. 12425 del  30  settembre  1994,  il  programma  zonale
 pluriennale  relativo alla provincia di Trento, per l'applicazione di
 detto regolamento programma approvato dalla  commissione  dell'Unione
 Europea.  L'art.  27  della  l.p.  12  settembre  1994,  n. 4, ha poi
 autorizzato  la  giunta,  al  fine  di  consentire  l'attuazione  del
 programma,  a concedere gli aiuti in esso previsti, e che non fossero
 gia' disciplinati e  finanziati  da  altre  leggi  provinciali  (come
 l'art.  8  della  l.p. 7 aprile 1992, n. 14), autorizzando altresi la
 spesa relativa a carico del bilancio provinciale.
    L'art. 40 della legge finanziaria  provinciale  per  il  1995,  in
 corso  di promulgazione (e gia' vistata dal commissario del Governo),
 detta a sua volta le disposizioni per  l'attuazione  del  regolamento
 CEE  n.  2079/1992,  e  stanzia  le  somme  all'uopo  necessarie.  Il
 decreto-legge 7 novembre 1994, n. 621, convertito senza modificazioni
 dalla legge 17 dicembre  1994,  n.  737,  e  recante  "Attuazione  di
 regolamenti  comunitari relativi alla riforma della politica agricola
 comune",  stabilisce  ora  che  "per  assicurare  il   pronto   avvio
 dell'attuazione dei regolamenti (CEE) n. 2078/1992, relativo a metodi
 di  produzione  agricola  compatibili  con  le esigenze di protezione
 dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale, n. 2079/1992,  che
 istituisce  un  regime  comunitario  di  aiuti al prepensionamento in
 agricoltura, e n. 2080/1992, che istituisce un regime comunitario  di
 aiuti  alla  misure forestali nel settore agricolo, e' autorizzata la
 complessiva spesa di lire 200 miliardi per l'anno 1994, da  assegnare
 all'Ente  per  gli interventi nel mercato agricolo - E.I.M.A., che vi
 attribuisce evidenza contabile,  per  la  copertura  della  quota  di
 finanziamento  a  carico  del  bilancio  dello  Stato" (art. 1, primo
 comma).
    Il successivo secondo comma stabilisce che "l'E.I.M.A.  eroga  gli
 aiuti  ai  beneficiari  individuati con provvedimento delle regioni o
 delle  province  autonome,  nel  quadro  dei  programmi  regionali  o
 provinciali  adottati  ai  sensi  dei  regolamenti  n. 2078/1992 e n.
 2080/1992, nonche' in base al programma nazionale approvato dal  CIPE
 in   data  11  ottobre  1994  per  l'attuazione  del  regolamento  n.
 2079/1992".
    La  delibera  del  CIPE  11  ottobre  1994,  di  approvazione  del
 "programma  nazionale di aiuti al prepensionamento in agricoltura, in
 attuazione del regolamento CEE n.  2079/1992",  e'  pubblicata  nella
 stessa  Gazzetta  Ufficiale  n.  4  del 5 gennaio 1995; e fa ripetuto
 riferimento, oltre che alle regioni, alle province autonome di Trento
 e di Bolzano.
    Sia l'art. 1 del d.-l.  n.  621/1994,  sia  la  delibera  CIPE  11
 ottobre   1994,  appaiono  lesivi  della  autonomia  della  provincia
 ricorrente, la quale, mentre  si  riserva  di  impugnare,  in  quanto
 occorra,  con  conflitto  di  attribuzioni  la delibera del CIPE, col
 presente atto impugna l'atto legislativo in questione.
    Ove lo Stato, infatti, avesse semplicemente  voluto  destinare  la
 somma  di  200  miliardi  al  finanziamento  dei  programmi di aiuti,
 rispettando le  competenze  delle  province  autonome,  esso  avrebbe
 dovuto  limitarsi  a prevedere lo stanziamento della somma, destinata
 ad essere assegnata pro quota alla  provincia  ricorrente,  anche  ai
 sensi  dell'art.  5  della  legge 30 novembre 1989 n. 386, a rimborso
 totale o parziale delle spese sostenute dalla stessa per l'attuazione
 dei regolamenti comunitari. Non poteva viceversa,  senza  violare  le
 competenze provinciali, prevedere l'assegnazione delle somme all'EIMA
 (art.  1,  primo  comma),  ne' prevedere che sia l'EIMA a erogare gli
 aiuti ai beneficiari (art. 1, secondo comma).
    Vero e' che si prevede l'erogazione  degli  aiuti  ai  beneficiari
 individuati   con   provvedimento  delle  regioni  o  delle  province
 autonome, nel quadro dei programmi regionali o provinciali per quanto
 riguarda i regolamenti CEE n. 2078/1992 e n. 2080/1992.
    Ma,  in  primo  luogo,  e'  comunque  illegittima  la   previsione
 dell'erogazione   diretta   degli   aiuti   da   parte  dell'EIMA  ai
 beneficiari, dato anche che la provincia autonoma ha gia' erogato gli
 aiuti sulla base dei programmi da essa stessa  approvati,  e  dunque,
 caso mai, lo Stato dovrebbe trasferire le somme direttamente a favore
 della   provincia,   non   potendosi   immaginare  evidentemente  una
 duplicazione del beneficio in capo agli stessi destinatari.
    In secondo luogo, e soprattutto, e' tutt'altro che  certo  che  la
 disposizione legislativa statale sia compatibile con il gia' avvenuto
 finanziamento  dei  programmi  di  aiuto da parte della provincia. Se
 infatti lo  Stato  pretende  di  assegnare  alle  proprie  erogazioni
 (tramite  l'EIMA) la funzione di quote di finanziamento nazionale dei
 programmi di aiuto (cfr.  il  primo  comma  dell'art.  1,  in  fine),
 potrebbero essere negati i finanziamenti comunitari a fronte di aiuti
 non  contemplati  dal  finanziamento  statale (ad esempio perche' non
 trovino capienza nelle somme assegnate dallo Stato), ma previsti  dal
 programma provinciale ed erogati dalla provincia a carico del proprio
 bilancio.
    Poiche'  infatti  il  finanziamento  comunitario  e'  collegato  e
 condizionato a quello nazionale, la provincia rischia di non  vedersi
 riconosciuta  la  quota  di  finanziamento  comunitario relativa agli
 aiuti che essa stessa ha assegnato, ma  che  non  vengano  finanziati
 dallo  Stato  sulla  base del decreto-legge impugnato: perdendo cosi'
 una  parte  del  finanziamento  comunitario  di  cui  essa   potrebbe
 usufruire.
    L'erogazione  diretta da parte dello Stato di aiuti ai beneficiari
 - sia pure individuati dalla provincia - non e' poi in armonia (anche
 se tali erogazioni dovessero configurarsi come aggiuntive rispetto  a
 quelle  della  provincia) con l'art. 4 del n. 266 del 1992, che vieta
 allo Stato, nelle materie di competenza provinciale, di attribuire ad
 organi o enti  statali  funzioni  amministrative  diverse  da  quelle
 spettanti allo Stato secondo lo statuto, e vieta alle amministrazioni
 statali  e  agli  enti  dipendenti dallo Stato di disporre spese e di
 concedere direttamente, o indirettamente, contributi o  finanziamenti
 a  soggetti  diversi  dalla  provincia  per attivita' nell'ambito del
 territorio provinciale.
    Ancora piu' grave  e'  la  violazione  dell'autonomia  provinciale
 discendente  dall'art.  1,  secondo  comma,  seconda parte, del d.-l.
 impugnato, la' dove  esso  stabilisce  che  gli  aiuti  previsti  dal
 regolamento  CEE  n.  2079/1992,  concernente  il prepensionamento in
 agricoltura, siano erogati dall'EIMA non gia' in base ad un programma
 provinciale (come e' previsto per gli aiuti di cui ai regolamenti  n.
 2078  e n. 2080/1992), ma in base ad un programma nazionale approvato
 dal CIPE. Anche il regolamento n. 2079/1992 concerne infatti  materia
 di  competenza  regionale,  e  fa  parte  degli strumenti di politica
 agricola comunitaria,  che  la,  provincia  e'  chiamata  ad  attuare
 direttamente;  e  prevede  del  resto  esplicitamente che i programmi
 pluriennali per gli aiuti possono essere a livello regionale (art. 4,
 par. 1).
    Che anche questi aiuti  debbano  essere  erogati  dalla  provincia
 sulla base di propri programmi e' ora espressamente previsto, come si
 e' ricordato, dall'art. 40 della legge finanziaria provinciale per il
 1995,  gia'  vistata da parte dal commissario del Governo, e che - si
 noti  -  e'  posteriore  sia  al  decreto-legge   n.   621/1994   sia
 all'approvazione  da parte del CIPE del programma nazionale (avvenuta
 l'11 ottobre 1994).
    Consentendo  il  corso  della  legge  provinciale  il  Governo  ha
 dimostrato   implicitamente   di  ritenere  anch'esso  di  competenza
 provinciale tale programma, in contrasto con  quanto  previsto  dalla
 disposizione qui impugnata.