Ricorso della provincia autonoma di Trento, in persona del presidente della Giunta provinciale dott. Carlo Andreotti, autorizzato con deliberazione della giunta provinciale n. 808 del 1 febbraio 1995, rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Valerio Onida e Gualtiero Rueca, largo della Gancia, 1, come da mandato speciale a rogito del notaio dott. Pierluigi Mott di Trento in data 1 febbraio 1994, n. 60525 di rep., contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1 del d.-l. 7 novembre 1994, n. 621, convertito dalla legge 17 dicembre 1994, n. 737, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1995, e recante "Attuazione di regolamenti comunitari relativi alla riforma della politica agricola comune". Il regolamento CEE n. 2078/1992 del Consiglio, in data 30 giugno 1992, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze della protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale, prevede la concessione di aiuti sulla base di programmi zonali pluriennali. A sua volta il regolamento CEE n. 2079/1992 del Consiglio, in data 30 giugno 1992, prevede l'istituzione di un regime comunitario di aiuti al prepensionamento in agricoltura, applicato negli Stati membri "tramite programmi pluriennali a livello nazionale o regionale" (art. 4, par. 1). Infine il regolamento CEE n. 2080/1992 del Consiglio istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo. La provincia autonoma di Trento, che dispone della competenza legislativa esclusiva e della competenza amministrativa in materia di agricoltura e foreste (art. 8, n. 21, e art. 16 stat. spec.), e che, ai sensi dell'art. 6 delle norme di attuazione dello statuto di cui al d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, e' competente a dare attuazione, nelle materie ad essa attribuite, ai regolamenti comunitari, ha provveduto con la deliberazione della giunta provinciale n. 5425 del 6 maggio 1994 a fissare le modalita' di applicazione del regolamento CEE n. 2078/1992, adottando poi, con delibera della giunta provinciale n. 12425 del 30 settembre 1994, il programma zonale pluriennale relativo alla provincia di Trento, per l'applicazione di detto regolamento programma approvato dalla commissione dell'Unione Europea. L'art. 27 della l.p. 12 settembre 1994, n. 4, ha poi autorizzato la giunta, al fine di consentire l'attuazione del programma, a concedere gli aiuti in esso previsti, e che non fossero gia' disciplinati e finanziati da altre leggi provinciali (come l'art. 8 della l.p. 7 aprile 1992, n. 14), autorizzando altresi la spesa relativa a carico del bilancio provinciale. L'art. 40 della legge finanziaria provinciale per il 1995, in corso di promulgazione (e gia' vistata dal commissario del Governo), detta a sua volta le disposizioni per l'attuazione del regolamento CEE n. 2079/1992, e stanzia le somme all'uopo necessarie. Il decreto-legge 7 novembre 1994, n. 621, convertito senza modificazioni dalla legge 17 dicembre 1994, n. 737, e recante "Attuazione di regolamenti comunitari relativi alla riforma della politica agricola comune", stabilisce ora che "per assicurare il pronto avvio dell'attuazione dei regolamenti (CEE) n. 2078/1992, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale, n. 2079/1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti al prepensionamento in agricoltura, e n. 2080/1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti alla misure forestali nel settore agricolo, e' autorizzata la complessiva spesa di lire 200 miliardi per l'anno 1994, da assegnare all'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E.I.M.A., che vi attribuisce evidenza contabile, per la copertura della quota di finanziamento a carico del bilancio dello Stato" (art. 1, primo comma). Il successivo secondo comma stabilisce che "l'E.I.M.A. eroga gli aiuti ai beneficiari individuati con provvedimento delle regioni o delle province autonome, nel quadro dei programmi regionali o provinciali adottati ai sensi dei regolamenti n. 2078/1992 e n. 2080/1992, nonche' in base al programma nazionale approvato dal CIPE in data 11 ottobre 1994 per l'attuazione del regolamento n. 2079/1992". La delibera del CIPE 11 ottobre 1994, di approvazione del "programma nazionale di aiuti al prepensionamento in agricoltura, in attuazione del regolamento CEE n. 2079/1992", e' pubblicata nella stessa Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1995; e fa ripetuto riferimento, oltre che alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano. Sia l'art. 1 del d.-l. n. 621/1994, sia la delibera CIPE 11 ottobre 1994, appaiono lesivi della autonomia della provincia ricorrente, la quale, mentre si riserva di impugnare, in quanto occorra, con conflitto di attribuzioni la delibera del CIPE, col presente atto impugna l'atto legislativo in questione. Ove lo Stato, infatti, avesse semplicemente voluto destinare la somma di 200 miliardi al finanziamento dei programmi di aiuti, rispettando le competenze delle province autonome, esso avrebbe dovuto limitarsi a prevedere lo stanziamento della somma, destinata ad essere assegnata pro quota alla provincia ricorrente, anche ai sensi dell'art. 5 della legge 30 novembre 1989 n. 386, a rimborso totale o parziale delle spese sostenute dalla stessa per l'attuazione dei regolamenti comunitari. Non poteva viceversa, senza violare le competenze provinciali, prevedere l'assegnazione delle somme all'EIMA (art. 1, primo comma), ne' prevedere che sia l'EIMA a erogare gli aiuti ai beneficiari (art. 1, secondo comma). Vero e' che si prevede l'erogazione degli aiuti ai beneficiari individuati con provvedimento delle regioni o delle province autonome, nel quadro dei programmi regionali o provinciali per quanto riguarda i regolamenti CEE n. 2078/1992 e n. 2080/1992. Ma, in primo luogo, e' comunque illegittima la previsione dell'erogazione diretta degli aiuti da parte dell'EIMA ai beneficiari, dato anche che la provincia autonoma ha gia' erogato gli aiuti sulla base dei programmi da essa stessa approvati, e dunque, caso mai, lo Stato dovrebbe trasferire le somme direttamente a favore della provincia, non potendosi immaginare evidentemente una duplicazione del beneficio in capo agli stessi destinatari. In secondo luogo, e soprattutto, e' tutt'altro che certo che la disposizione legislativa statale sia compatibile con il gia' avvenuto finanziamento dei programmi di aiuto da parte della provincia. Se infatti lo Stato pretende di assegnare alle proprie erogazioni (tramite l'EIMA) la funzione di quote di finanziamento nazionale dei programmi di aiuto (cfr. il primo comma dell'art. 1, in fine), potrebbero essere negati i finanziamenti comunitari a fronte di aiuti non contemplati dal finanziamento statale (ad esempio perche' non trovino capienza nelle somme assegnate dallo Stato), ma previsti dal programma provinciale ed erogati dalla provincia a carico del proprio bilancio. Poiche' infatti il finanziamento comunitario e' collegato e condizionato a quello nazionale, la provincia rischia di non vedersi riconosciuta la quota di finanziamento comunitario relativa agli aiuti che essa stessa ha assegnato, ma che non vengano finanziati dallo Stato sulla base del decreto-legge impugnato: perdendo cosi' una parte del finanziamento comunitario di cui essa potrebbe usufruire. L'erogazione diretta da parte dello Stato di aiuti ai beneficiari - sia pure individuati dalla provincia - non e' poi in armonia (anche se tali erogazioni dovessero configurarsi come aggiuntive rispetto a quelle della provincia) con l'art. 4 del n. 266 del 1992, che vieta allo Stato, nelle materie di competenza provinciale, di attribuire ad organi o enti statali funzioni amministrative diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto, e vieta alle amministrazioni statali e agli enti dipendenti dallo Stato di disporre spese e di concedere direttamente, o indirettamente, contributi o finanziamenti a soggetti diversi dalla provincia per attivita' nell'ambito del territorio provinciale. Ancora piu' grave e' la violazione dell'autonomia provinciale discendente dall'art. 1, secondo comma, seconda parte, del d.-l. impugnato, la' dove esso stabilisce che gli aiuti previsti dal regolamento CEE n. 2079/1992, concernente il prepensionamento in agricoltura, siano erogati dall'EIMA non gia' in base ad un programma provinciale (come e' previsto per gli aiuti di cui ai regolamenti n. 2078 e n. 2080/1992), ma in base ad un programma nazionale approvato dal CIPE. Anche il regolamento n. 2079/1992 concerne infatti materia di competenza regionale, e fa parte degli strumenti di politica agricola comunitaria, che la, provincia e' chiamata ad attuare direttamente; e prevede del resto esplicitamente che i programmi pluriennali per gli aiuti possono essere a livello regionale (art. 4, par. 1). Che anche questi aiuti debbano essere erogati dalla provincia sulla base di propri programmi e' ora espressamente previsto, come si e' ricordato, dall'art. 40 della legge finanziaria provinciale per il 1995, gia' vistata da parte dal commissario del Governo, e che - si noti - e' posteriore sia al decreto-legge n. 621/1994 sia all'approvazione da parte del CIPE del programma nazionale (avvenuta l'11 ottobre 1994). Consentendo il corso della legge provinciale il Governo ha dimostrato implicitamente di ritenere anch'esso di competenza provinciale tale programma, in contrasto con quanto previsto dalla disposizione qui impugnata.